Con la separazione consensuale tu e tuo marito non metterete la parola fine al contratto matrimoniale, né verrà meno lo status di coniuge ma interverrete su alcuni effetti della vostra unione quali la comunione dei beni (se siete in questo regime), gli obblighi di fedeltà e coabitazione che vanno a incidere sia sui rapporti personali sia sui rapporti patrimoniali.

La separazione è dunque uno stato transitorio in cui cambia la situazione dei coniugi e i rapporti con i figli e in questa fase è possibile riconciliarsi senza formalità tranne che per l'accertamento giudiziario presso il Comune di appartenenza attraverso una dichiarazione congiunta.

Dopo un periodo variabile (dai 6 mesi ai 3 anni per la procedura standard) potrete decidere se procedere o meno con il divorzio che determina l'effettiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'Istat riferisce che nel 2012 le separazioni consensuali sono state l'85,4 percento e che il 77,4 percento dei divorzi è stato scelto in totale accordo.

Ma come si inizia una separazione consensuale? Occorre che depositiate il ricorso che in alcuni tribunali può essere presentato anche senza avvocato. Se tu e tuo marito siete d'accordo nel separarvi e ci sono figli minori o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, potete seguire la strada canonica con la presenza anche di un solo avvocato che tutelerà le conseguenze patrimoniali della separazione. Si inizia con un ricorso in carta semplice da presentare alla Cancelleria del tribunale di residenza o domicilio di uno di voi due. Quando presenterete la domanda, tu e il tuo compagno andrete assieme in Cancelleria per l'identificazione e per autenticare le vostre firme, per chiedere di comparire davanti al Presidente del Tribunale per avere il decreto di omologazione della separazione: da questo momento in poi decorre il termine per chiedere i divorzio.

Nella domanda indicherete:

  • quale tribunale si deve pronunciare;
  • le generalità di entrambi coniugi;
  • i motivi per cui chiedete la separazione;
  • i figli minorenni, se ci sono e le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento.

Dopo la presentazione del ricorso dovrete:

  • telefonare o recarvi in cancelleria, attraverso il sito del ministero della Giustizia, o attraverso comunicazioni dalla Cancelleria per conoscere data e ora dell'udienza;
  • presentarvi personalmente entrambi all'udienza;
  • richiedere successivamente copia del decreto di omologazione della separazione.

Separarsi con la convenzione di negoziazione assistita

Se sei alla ricerca di una soluzione per una separazione consensuale lampo (che in 3-6 mesi ti porta direttamente al divorzio), ecco una novità introdotta dall'11 novembre 2014 per cui è possibile separarsi grazie alla convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi (art. 6 legge 162/2014) in cui sarà indicato il termine massimo per la firma dell'accordo, solitamente non meno di un mese. Con questo accordo le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia e contenere patti di trasferimento patrimoniale sotto l'assistenza degli avvocati (responsabili professionalmente), il che ti consente di ottenere:

  • una soluzione consensuale di separazione personale;
  • la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
  • modificare le condizioni di separazione o divorzio.

Conclusa la stipula della convenzione sarà necessario, una volta verificata assenza di irregolarità:

  1. il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  2. l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli.

Anche il sindaco può separare

Se non sono presenti figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti e se nessuno dei due coniugi ha figli minori ecc. neanche da altre unioni, potete ricorrere alla procedura davanti all'Ufficiale dello stato civile recandoti presso il Comune di residenza o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio (art. 12, legge 162/2014) per ottenere:

  • la separazione consensuale;
  • la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
  • l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali;
  • l'assistenza legale è facoltativa.

Separazione consensuale senza avvocati

Se tu e tuo marito siete d'accordo per la vostra separazione praticamente su tutto, potete anche scegliere di separarvi senza ricorrere agli avvocati, il che vi farà risparmiare un bel gruzzoletto. La prima condizione necessaria per avviare una procedura di separazione consensuale senza avvocato è verificare che sia accettata dal Tribunale competente poiché in alcuni ne è richiesta espressamente la presenza. Per poterti separare senza avvocato è anche necessario che tu e il coniuge, constatata l'impossibilità di vivere assieme, siate d'accordo su alcuni punti fondamentali quali:

  • il genitore che avrà in affido i figli minori e il regime di visite;
  • il mantenimento dei minori che sarà versato al genitore che maggiormente provvederà ai loro bisogni;
  • l'assegnazione della casa coniugale;
  • l'eventuale mantenimento per il coniuge e questioni patrimoniali.

Ci sono una serie di documenti che ti occorrono: certificato di residenza per ognuno dei coniugi, uno stato di famiglia a testa e l'atto di matrimonio o l'estratto e una marca contributo unificato, la nota di iscrizione a ruolo (Easy nota) che trovi in Tribunale.

Compilate il ricorso con il modulo che trovate in Tribunale, allegate i documenti che saranno da consegnare alla Cancelleria che verificherà che sia tutto in ordine e che assegnerà un numero di iscrizione a ruolo. Entro 15-30 giorni conoscerai la data e l'orario dell'udienza, in genere fissata dopo 3-4 mesi. Vi presenterete il giorno fissato con i documenti di riconoscimento e se per il Presidente è tutto a posto e i minori sono tutelati, sottoscrivete il verbale di udienza. Il decreto di omologazione sarà emesso dopo qualche tempo e ti informerai presso la Cancelleria. Una volta avuto il decreto di omologazione potrai richiedere la copia gratuita e autenticata sia al Tribunale competente sia al Tribunale dei minori.

Consulenza legale a cura dello Studio Vaccaro Napoli


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