I lavoratori italiani under 35, secondo una ricerca, sono i più stressati al mondo. È proprio il lavoro a mettere in ansia: ritmi troppo serrati, competizione, tendenza a iper performare e a essere sempre gli ultimi a lasciare il posto di lavoro. Che fare a parte provare a cambiare impiego più velocemente possibile? D'ora in avanti si potrà chiedere un indennizzo: grazie a una sentenza della Cassazione ansia e depressione diventano malattie professionali.

Si tratta dell’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022 che stabilisce che, ai fini dell’indennizzabilità da parte dell’Inail, non debba contare solo il rischio specifico della lavorazione, ma anche il cosiddetto "rischio specifico improprio", ossia quello collegato più in generale alla prestazione lavorativa. Questo vuol dire che sono indennizzabili da parte dell'Inail sia le malattie di natura fisica che quelle psichiche se la loro origine è riconducibile al lavoro o all'organizzazione del lavoro e alle modalità di svolgimento. Se subisci mobbing in ufficio, questo ti porta a una diagnosi di depressione e il collegamento viene accertato, allora hai diritto a un indennizzo.

Nello specifico, il caso analizzato dalla Corte riguardava un lavoratore depresso a causa del suo impiego. Un medico specialista ha effettivamente riconosciuto un nesso di causalità tra lavoro e diagnosi e l’Inail è stato costretto a erogare l’indennità. Si tratta di una prestazione economica che sostituisce la retribuzione in caso di infortunio o malattia professionale fino alla guarigione, quando l'interessato potrà ricominciare a lavorare. Come si legge sul sito web dell'Inail, l’indennità giornaliera viene riconosciuta fino al 90° giorno di malattia al 60% della retribuzione media giornaliera e dal 91° giorno fino alla guarigione al 75%. Il datore di lavoro, invece, avrà l'obbligo di corrispondere il 100% della retribuzione al dipendente per la giornata in cui si manifesta la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro e il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, più l’eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.